Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 gen 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri; l'integrazione del, decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI - MEDICI - MALAGODI - TAVIANI - NATALI - FERRI - MATTEOTTI - LUPIS Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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