Art. 9 · LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

Art. 9

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l'archivio storico della provincia di Bolzano, è depositario degli archivi e dei documenti che enti locali intendano depositarvi, ovvero privati intendano cedere o depositarvi, purchè siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118#art-9