Art. 29 · LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

Art. 29

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
I provvedimenti adottati in base all'articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.
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