Art. 27 · LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

Art. 27

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla conclusione delle ispezioni, al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.
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