Art. 24
LEGGE 11 marzo 1972, n. 118
In vigore dal 26 apr 1972
Nel rispetto delle norme fissate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilisce i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli statali.
Nell'ambito degli anzidetti principi, i comuni esercitano la propria potestà regolamentare.
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