Art. 19 · LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

Art. 19

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti ecclesiastici, religiosi e di culto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118#art-19