Art. 15
LEGGE 11 marzo 1972, n. 118
In vigore dal 26 apr 1972
L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza.
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