Art. 8 · LEGGE 17 dicembre 1971, n. 1158

Art. 8

LEGGE 17 dicembre 1971, n. 1158

In vigore dal 26 gen 1972
Tutti gli atti ed i contratti che saranno posti in essere per la costruzione e l'esercizio dell'opera oggetto della presente legge sono esenti da ogni imposta e tassa presente e futura. Gli onorari notarili e gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari inerenti agli atti indicati nel comma precedente sono ridotti ad un quarto.
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