Art. 5 · LEGGE 17 dicembre 1971, n. 1158

Art. 5

LEGGE 17 dicembre 1971, n. 1158

In vigore dal 1 apr 2023
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la funzione di concedente della società Stretto di Messina S.p.A. e per l'effetto subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad ANAS e a RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nei rapporti con la società concessionaria di cui alla convenzione in data 27 dicembre 1985. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2023, N. 35 . 3. La società concessionaria provvede direttamente, ovvero mediante contraenti generali o concessionario di costruzione e gestione alle operazioni di esproprio delle aree necessarie, alla costruzione degli interventi affidatigli. 4. Gli interventi relativi al collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente sono dichiarati di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 5. Per quanto non previsto dalla presente legge agli interventi relativi alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il continente si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e successive modificazioni.
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