Art. 10
LEGGE 17 dicembre 1971, n. 1158
In vigore dal 1 apr 2023
...
, la regione Calabria e la regione Sicilia provvederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti all'atto della nomina del consiglio di amministrazione.
L'eventuale ritardata nomina da parte delle regioni interessate non invalida le deliberazioni del consiglio di amministrazione stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA -
VIGLIANESI - GIOLITTI -
PRETI - FERRARI - AGGRADI
- ATTAGUILE - PICCOLI
- BOSCO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-12-17;1158#art-10