Art. 8 · LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

Art. 8

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
Chiunque non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare agli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria i registri e i documenti previsti dai precedenti è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.
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