Art. 6 · LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

Art. 6

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
È ammesso, sui registri di carico e scarico dei depositi per la vendita al pubblico di cui al precedente , lo scarico delle deficienze dovute ad evaporazione, calo o dispersione fino alla concorrenza massima dell'uno per cento calcolato sulle quantità di oli combustibili di cui all'articolo 1 introdotte nei depositi stessi. È consentita la presa in carico di eventuali eccedenze fino al limite dell'uno per cento sulle quantità di detti oli combustibili estratte. È altresì consentito scaricare sui registri previsti dall' le quantità degli anzidetti oli combustibili utilizzate per i propri consumi interni.
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