Art. 5
LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161
In vigore dal 27 gen 1972
I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata sono obbligati a conservare per sei anni dalla data dell'ultimo allibramento il registro previsto dal precedente nonchè i documenti commerciali relativi alle partite di oli combustibili di cui allo articolo 1 estratte.
Lo stesso obbligo incombe ai titolari dei depositi liberi per uso commerciale per la conservazione del registro e dei documenti di cui al precedente nonchè del documento di magazzino da emettere per le quantità di oli combustibili indicati nel precedente comma utilizzate per i consumi interni di cui all'ultimo comma del successivo .
I titolari di depositi per usi privati o industriali dei predetti oli combustibili sono obbligati a conservare, per un anno dalla data del rilascio, i documenti commerciali di accompagnamento delle partite di oli combustibili ricevute.
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