Art. 4 · LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

Art. 4

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
I titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili specificati nell'articolo 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico nel quale devono annotare, distintamente per qualità, nella parte del carico, le quantità di prodotto introdotte e nella parte dello scarico, quelle estratte, facendo riferimento al documento commerciale che, sia in entrata sia in uscita, accompagna la merce.
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