Art. 26 · LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

Art. 26

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera L) sono aggiunte le seguenti lettere: M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali: 1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per i pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi"; nella colonna "aliquota per quintale lire", in corrispondenza del predetto punto 1), è aggiunta la cifra "250". "N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come "paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi)": 1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; 2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1; 3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; 4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa". Nella colonna "aliquota per quintale", in corrispondenza dei predetti punti 1), 2) e 3) è aggiunta la cifra "250"; in corrispondenza del punto 4) è aggiunta la cifra "175".
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