Art. 23 · LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

Art. 23

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera H), dopo il punto 5) è aggiunto: "6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione della gomma naturale e sintetica, delle materie plastiche, delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di città, delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonchè per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5) e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti. Resta fermo l'obbligo del pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati". È abrogato il secondo comma del punto 1) della predetta lettera H).
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