Art. 18
LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161
In vigore dal 27 gen 1972
All' della legge 11 giugno 1959, n. 405, aggiunto il seguente comma:
"I gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile nei consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, possono essere utilizzati senza la preventiva denaturazione".
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