Art. 16 · LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

Art. 16

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
L' del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato con l'articolo 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697, è sostituito dal seguente: "L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, numero 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, è dovuta, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nella misura del dieci per cento sui gas di petrolio liquefatti: a) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propanata od a propano riformato; b) utilizzati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ovvero negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacità minima di 10 metri cubi o da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze; c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano".
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