Art. 14 · LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

Art. 14

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
I prodotti chimici ottenuti dalle lavorazioni petrolchimiche, contenenti oli minerali, destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni negli stabilimenti in cui sono stati prodotti, sono assoggettati, per la percentuale dei predetti oli minerali contenuta, al trattamento tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali per forni e caldaie, densi, anche quando gli oli contenuti siano diversamente classificabili.
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