Art. 13 · LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

Art. 13

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
All' del decreto-legge 28 febbraio 1939, numero 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono aggiunti i seguenti commi: "L'amministrazione finanziaria può tuttavia consentire che, in attesa del risultato di analisi, i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, accertati quantitativamente, siano caricati sulle navi adibite al loro trasporto o trasferiti, a mezzo tubazione, dalle fabbriche in cui sono stati ottenuti a stabilimenti o depositi soggetti a vigilanza finanziaria permanente, previa prestazione di garanzia ragguagliata all'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto petrolifero e per i gas di petrolio liquefatti maggiormente tassati. L'accertamento qualitativo del prodotto caricato o trasferito ai sensi del precedente comma deve comunque essere perfezionato, rispettivamente, prima della partenza delle navi o prima dell'estrazione dai predetti stabilimenti o depositi per le destinazioni successive o per gli impieghi consentiti".
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