Art. 11 · LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

Art. 11

LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

In vigore dal 27 gen 1972
Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità per la emissione del documento prescritto dal precedente , nonchè quelle per la tenuta dei registri previsti dai precedenti .
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