Art. 4
4 / 6In vigore dal 26 mag 1972
È prorogata al 30 giugno 1972, l'applicazione della addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, già prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036; convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3, ed ulteriormente prorogata con legge 12 dicembre 1969, n. 939.
Note all'articolo
- Il D.L. 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n.321 ha disposto (con l'art.6, comma 1) che " Il termine del 30 giugno 1972, indicato nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, e' sostituito da quello del 31 dicembre 1972."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-12-06;1036#art-4