Art. 14 · LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102

Art. 14

LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102

In vigore dal 7 gen 1972
(Carta della montagna) Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto cui Ministero dei lavori pubblici, e sentite le regioni, appresterà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonchè lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.
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