Art. 28
28 / 28In vigore dal 18 dic 1971
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - MARIOTTI - MORO - NATALI - GAVA - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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Prourn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073#art-28