Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 18 dic 1971
La visita veterinaria delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea come pure dai Paesi terzi, oltre che nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti del territorio della Repubblica italiana, determinati ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, può essere effettuata anche nelle dogane interne, qualora non ostino esigenze di polizia veterinaria. Il Ministro per la sanità, con il provvedimento previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, determina le dogane interne, nelle quali può essere effettuata la visita veterinaria delle carni, dei prodotti e degli avanzi animali provenienti dall'estero, semprechè sia possibile assicurare un agevole ed efficace controllo sanitario. In tale caso le dogane interne vengono equiparate ai posti di confine, porti ed aeroporti aperti al traffico internazionale. La visita veterinaria di cui al presente articolo può essere integrata, secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità, da analisi ed esami di laboratorio ai sensi della legge 30 dicembre 1970, n. 1239.
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