Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 18 dic 1971
Le competenti autorità italiane comunicano immediatamente agli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione della Comunità l'apparizione nel territorio nazionale di malattie a carattere epizootico o di nuove malattie gravi e contagiose degli animali con l'indicazione delle misure di lotta adottate. Le predette autorità devono parimenti dare comunicazione senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione della Comunità della scomparsa delle suddette malattie.
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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073#art-13