Art. 39 · LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

Art. 39

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Organi provvisori) Per i primi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i poteri assegnati ai diversi organi dell'ente sono esercitati da una commissione di tre membri nominata, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del consiglio nazionale dell'albo dei consulenti del lavoro. Per tale designazione ciascun componente del consiglio nazionale vota non più di due nominativi. Entro il termine del suo mandato la commissione indice le elezioni degli organi previsti dalla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 novembre 1971 SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN - PRETI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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