Art. 38 · LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

Art. 38

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Riscatto) Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti agli albi provinciali dei consulenti del lavoro ed hanno compiuto 45 anni di età, hanno facoltà di riscattare, entro cinque anni dalla predetta data, un numero di anni tale che sommato a quelli di contribuzione ordinaria raggiunga il minimo di contribuzione necessario per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Per ogni anno di contribuzione ordinaria possono essere riconosciuti al massimo tre anni di riscatto. Il riscatto ha effetto ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione ai superstiti e comporta il versamento di un contributo pari a lire centoventimila per ciascun anno da riscattare. L'importo è ridotto a metà per gli iscritti di età non inferiore a ottanta anni compiuti. I superstiti dell'iscritto che ha esercitato la facoltà di riscatto sono ammessi al godimento della pensione a condizione che, tra contributi ordinari e contributi di riscatto, risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione ovvero che i superstiti medesimi versino i contributi di riscatto mancanti al raggiungimento di tale requisito minimo di contribuzione. È consentito il pagamento rateale dei contributi di cui al precedente comma nel periodo massimo di due anni; in tal caso il godimento della pensione non può avere inizio se non siano state versate tutte le rate. Le condizioni previste nel presente articolo per l'esercizio della facoltà di riscatto possono essere migliorate con deliberazioni dell'assemblea dei delegati, approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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