Art. 35 · LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

Art. 35

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Facilitazioni) Sono estesi all'ente e alle prestazioni da esso corrisposte tutti i privilegi e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, o comunque in materia di assicurazioni sociali, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.
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