Art. 34 · LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

Art. 34

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 25 ago 1991
(Impieghi del patrimonio) 1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate: a) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) in acquisto di titoli di istituti esercenti il credito fondiario; c) in acquisto di beni immobili anche sotto forma di quote sociali, esente dalle procedure indicate nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nel codice civile, secondo le norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153; d) in mutui su beni immobili, garantiti da ipoteca di primo grado, da concedersi agli iscritti che ne facciano richiesta, con le modalità e nei limiti stabiliti nel regolamento che sarà deliberato dall'assemblea dei delegati. 2. In casi eccezionali il consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole dell'assemblea dei delegati. 3. Le delibere di cui al comma 2 debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
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