Art. 33 · LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

Art. 33

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Esercizio finanziario) L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione all'assemblea dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno per il bilancio consuntivo. Il consiglio di amministrazione sottopone all'assemblea dei delegati le conclusioni, insieme con le proposte eventualmente conseguenti, dei bilanci tecnici compilati in conformità al secondo comma del precedente . Tali bilanci tecnici sono inviati in copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia dei bilanci preventivi e consuntivi, è inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al consiglio nazionale e a quelli provinciali dell'albo dei consulenti del lavoro, entro quindici giorni dall'approvazione.
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