Art. 27
LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100
In vigore dal 7 gen 1972
(Contributi personali)
Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti e di lire centoquattromila annue.
La misura del contributo personale predetto può essere variata con deliberazione dell'assemblea dei delegati, soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.
Il contributo personale annuo indivisibile obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione malattia non può superare, per il primo biennio dall'inizio della gestione stessa, l'importo di lire quarantamila pro capite o lire ottantamila per nucleo familiare; ed è stabilito o variato con deliberazione motivata dall'assemblea dei delegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100#art-27