Art. 26 · LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

Art. 26

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Assistenza varia) Il consiglio di amministrazione può erogare provvidenze a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari, che versino in condizioni di accertato bisogno determinate da circostanze e situazioni di particolare gravità, secondo norme approvate dall'assemblea dei delegati. Ai relativi oneri si provvede per ogni esercizio secondo uno stanziamento all'uopo costituito nel bilancio preventivo, che non può superare il quattro per cento del gettito dei contributi personali degli iscritti per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti.
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