Art. 19 · LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

Art. 19

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Accertamento dell'invalidita) Lo stato d'invalidità assoluta e permanente dell'iscritto è accertato dall'ente. In caso di ricorso, il consiglio di amministrazione deferisce l'accertamento dello stato d'invalidità ad un collegio composto di tre medici, uno dei quali è nominato dal presidente dell'ente, uno dal ricorrente ed il terzo d'accordo dai primi due. In mancanza di accordo il terzo sanitario è nominato dal medico provinciale della circoscrizione dell'albo professionale cui appartiene l'iscritto. Il collegio si riunisce nella località ove risiede il consiglio provinciale dell'albo cui appartiene l'iscritto, e decide a maggioranza. Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario che lo rappresenta; le spese per gli altri due sanitari e per il lavoro del collegio sono a carico totale dell'ente nel caso di riconoscimento dell'invalidità e per metà a carico del ricorrente in caso contrario. Per un periodo di dodici anni dalla data di liquidazione delle pensioni di invalidità, l'ente può accertare in qualsiasi momento, per mezzo di sanitari di sua fiducia, la permanenza delle condizioni d'invalidità del pensionato. L'erogazione della pensione cessa con il cessare dell'inabilità totale ed è sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dell'ente.
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