Art. 17 · LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

Art. 17

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Pensione di vecchiaia) La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato all'ente, per almeno venti anni, il contributo personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100#art-17