Art. 14
LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100
In vigore dal 7 gen 1972
(Collegio dei sindaci)
Il collegio dei sindaci è composto:
1) da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei quali uno con funzioni di presidente;
2) da un funzionario del Ministero del tesoro.
Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.
I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
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