Art. 14 · LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

Art. 14

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Collegio dei sindaci) Il collegio dei sindaci è composto: 1) da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei quali uno con funzioni di presidente; 2) da un funzionario del Ministero del tesoro. Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente. I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
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