Art. 13
LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100
In vigore dal 7 gen 1972
(Ricorso amministrativo)
Contro i provvedimenti dell'ente, gli iscritti e i loro aventi causa possono presentare ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
La conseguente decisione amministrativa è pronunciata dal consiglio di amministrazione entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.
L'espletamento del ricorso amministrativo è condizione per adire le vie giurisdizionali. Il ricorso ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100#art-13