Art. 10 · LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

Art. 10

LEGGE 23 novembre 1971, n. 1100

In vigore dal 7 gen 1972
(Convocazione e deliberazioni dell'assemblea dei delegati) La prima riunione dell'assemblea dei delegati, che procede all'elezione delle cariche interne, deve essere convocata entro un mese dalla data delle elezioni. L'assemblea dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonchè ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci. L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonchè l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di quindici giorni può essere ridotto ad otto. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma deve indicare altresì il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve decorrere un termine di almeno ventiquattro ore. Sono valide le deliberazioni prese a maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti. Le riunioni dell'assemblea in prima convocazione non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei delegati.
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