Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 17 ott 1971
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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