Convenzione
Art. XV
15 / 129In vigore dal 28 ott 1971
Articolo XV
Il Governo dei Paesi Bassi notificherà agli Stati firmatari e aderenti ed all'Istituto Internazionale per la unificazione del diritto privato:
a) le comunicazioni ricevute ai sensi del 3° comma dell'art. I;
b) le dichiarazioni e le notificazioni fatte ai sensi degli articoli I, II, III, V e VI;
c) le ratifiche e adesioni ai sensi degli articoli VIII e IX;
d) le date d'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'art. X;
e) le denunzie ricevute ai sensi dell'art. XII;
f) le notificazioni ricevute ai sensi dell'art. XIII.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA all'Aja, il primo luglio 1964, nella lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
L'originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Governo dei Paesi Bassi, che ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti e all'Istituto Internazionale per l'unificazione del diritto privato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-c-xv