Convenzione
Art. XII
12 / 129In vigore dal 28 ott 1971
Articolo XII
1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione ciascuno Stato contraente potrà, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi, richiedere la convocazione di una Conferenza allo scopo di rivedere la Convenzione o il suo allegato. Il Governo dei Paesi Bassi notificherà tale richiesta a tutti gli Stati contraenti e convocherà una Conferenza di revisione, qualora, nel termine di sei mesi decorrente dalla data di detta notificazione, almeno un quarto degli Stati contraenti gli abbiano notificato il loro assenso.
2. Gli Stati invitati a tale Conferenza, all'infuori degli Stati contraenti, avranno veste d'osservatori a meno che gli Stati contraenti non decidano altrimenti in seno alla Conferenza, a maggioranza di voti. Gli osservatori disporranno di tutti i diritti inerenti alla partecipazione alla Conferenza, salvo il diritto di voto.
3. Il Governo dei Paesi Bassi inviterà ciascuno Stato partecipante a detta Conferenza a presentare le proposte che esso desideri veder esaminate da quest'ultima. Il Governo dei Paesi Bassi comunicherà a ciascuno Stato invitato l'ordine del giorno provvisorio della Conferenza, nonché il testo di tutte le proposte presentate.
4. Il Governo dei Paesi Bassi comunicherà all'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato le proposte di revisione che gli siano state indirizzate ai sensi del 3° comma del presente articolo.
Storico versioni
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