Art. VII
Convenzione

Art. VII

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In vigore dal 28 ott 1971
Articolo VII 1. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite. 2. Gli istrumenti di adesione saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.
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