Art. IV
Convenzione

Art. IV

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In vigore dal 28 ott 1971
Articolo IV 1. Ciascuno Stato che abbia ratificato una o più Convenzioni sui conflitti di leggi in materia di formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali, o che vi abbia aderito, può dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi all'atto del deposito dell'istrumento di ratifica o di adesione, che esso non applicherà la legge uniforme, nei casi previsti da una di dette Convenzioni, se non quando detta legge è applicabile per effetto di detta Convenzione. 2. Gli Stati che renderanno la predetta dichiarazione indicheranno al Governo dei Paesi Bassi le Convenzioni alle quali essa si riferisce.
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