Convenzione
Art. II
2 / 129In vigore dal 28 ott 1971
Articolo II
1. Due o più Stati contraenti possono dichiarare di essere d'accordo nel non considerarsi come Stati diversi, per quanto concerne, la condizione relativa al centro degli affari o alla residenza abituale di cui allo ° e 2° comma della legge uniforme, in quanto essi applicano alla formazione dei contratti di vendita che, in difetto di una tale dichiarazione, sarebbe stata disciplinata dalla legge uniforme, delle norme giuridiche identiche o simili.
2. Ciascuno degli Stati contraenti può dichiarare di non considerare come Stato diverso rispetto a se stesso, per quanto concerne la condizione relativa al centro degli affari o alla residenza abituale di cui al precedente comma, uno o più Stati non contraenti, in quanto questi ultimi Stati applicano alla formazione dei contratti di vendita che, in difetto di una tale dichiarazione, sarebbe stata disciplinata dalla legge uniforme, delle norme giuridiche identiche o simili alle proprie.
3. In caso di ratifica o di adesione successiva di uno Stato, nei cui confronti è stata resa una dichiarazione in base al precedente comma, detta dichiarazione conserva la sua validità a meno che lo Stato ratificante o aderente dichiari di non accettarla.
4. Le dichiarazioni previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere rese dagli Stati interessati all'atto del deposito del loro strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi momento successivo e debbono essere indirizzate al Governo dei Paesi Bassi. Esse avranno effetto dopo tre mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi le avrà ricevute o, qualora allo spirare di detto termine la presente Convenzione non sia ancora entrata in vigore nei riguardi dello Stato interessato, dalla data dell'entrata in vigore di questa ultima.
Storico versioni
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