Allegato I
Art. 5
121 / 129In vigore dal 28 ott 1971
1. La proposta non vincola il proponente sino a che non è pervenuta al destinatario; essa non ha effetto se la revoca perviene anteriormente o contemporaneamente alla proposta stessa.
2. La proposta è revocabile, dopo pervenuta al destinatario, a meno che la revoca sia fatta in mala fede e contro la lealtà che deve presiedere ai rapporti tra commercianti o che la proposta contenga un termine per l'accettazione o che colui che l'ha fatta siasi obbligato a mantenerla ferma o irrevocabile.
3. La dichiarazione che la proposta è ferma e irrevocabile può essere espressa o risultare dalle circostanze, dalle trattative preliminari, dalle pratiche esistenti tra le parti o dagli usi.
4. La revoca della proposta ha effetto solo se perviene al destinatario prima che questi abbia spedito la sua accettazione o compiuto un atto che è assimilate alla accettazione, ai sensi del 2° comma dell'.
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