Art. 2
Allegato I

Art. 2

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In vigore dal 28 ott 1971
1. Le disposizioni degli articoli seguenti si applicano in quanto dalle trattative preliminari, dalla proposta, dalla risposta, o dalle pratiche esistenti tra le parti o dagli usi non risultino applicabili altre disposizioni. 2. È tuttavia nulla qualsiasi clausola contenuta nella proposta che attribuisce al silenzio il valore di accettazione.
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