Allegato I
Art. 12
128 / 129In vigore dal 28 ott 1971
1. Il termine "pervenire", ai sensi della presente legge significa essere recapitato all'indirizzo del destinatario della comunicazione.
2. Le comunicazioni previste dalla presente legge debbono essere fatte con i mezzi usuali, secondo le circostanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-ai-12