Art. 1
Allegato I

Art. 1

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In vigore dal 28 ott 1971
ALLEGATO I Legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla formazione dei contratti di vendita di cose mobili materiali quando le parti abbiano il centro dei propri affari sul territorio di Stati diversi, e a condizione che ricorra uno dei casi seguenti: a) quando risulta dalla proposta o dalla risposta che la cosa venduta formerà o ha già formato oggetto di un trasporto dal territorio di uno Stato a quello di altro Stato; b) quando gli atti costituenti la proposta e l'accettazione sono stati compiuti sul territorio di Stati diversi; c) quando la consegna della cosa deve effettuarsi sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui sono stati compiuti gli atti costituenti proposta e accettazione. 2. Quando una delle parti non ha un centro dei propri affari, sarà tenuta in considerazione la sua residenza abituale. 3. La nazionalità delle parti è irrilevante ai fini della applicazione della presente legge. 4. La proposta e l'accettazione si considerano compiute sul territorio dello stesso Stato quando le lettere, i telegrammi od altri documenti con cui esse sono state comunicate sono stati spediti e ricevuti sul territorio di detto Stato. 5. Non si considerano come "Stati diversi" per quanto concerne il centro degli affari o la residenza abituale delle parti, quegli Stati che abbiano reso a tale effetto una dichiarazione valida ai termini dell'articolo II della Convenzione 1° luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali, e semprechè tale dichiarazione sia tuttora valida. 6. La presente legge non si applica alla formazione dei contratti di vendita di: a) valori mobiliari, titoli di credito e monete; b) navi destinate alla navigazione marittima e interna e aeromobili registrati o da registrare; c) energia elettrica; d) giudiziarie od a seguito di esecuzione forzata. 7. Sono assimilati alle vendite, ai sensi della presente legge, i contratti aventi per oggetto la fornitura di cose mobili materiali da fabbricare o da produrre, a meno che il committente non siasi obbligato a fornire una parte essenziale delle materie necessarie alla fabbricazione o produzione. 8. La presente legge si applica indipendentemente dal carattere commerciale o civile delle parti e dei contratti che vengono conclusi. 9. Ai fini dell'applicazione della presente legge, e salvo i casi in cui questa disponga altrimenti, restano escluse le norme di diritto internazionale privato.
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