Art. 94
AllegatoSez. VI

Art. 94

115 / 129
In vigore dal 28 ott 1971
1. La parte che, nei casi previsti dagli , deve assicurare la conservazione della cosa, può venderla con qualsiasi mezzo appropriato, dopo aver preavvisato l'altra parte, qualora quest'ultima abbia ritardato oltre misura l'accettazione o il ritiro della cosa. 2. La parte che provvede alla vendita della cosa può trattenere sul ricavato della vendita un ammontare pari a quello delle spese giustificatamente sostenute per la conservazione e la vendita della cosa e deve trasmettere il residuo all'altra parte.
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