Art. 91
AllegatoSez. VI

Art. 91

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In vigore dal 28 ott 1971
Se il compratore tarda a ricevere la consegna della cosa od a pagare il prezzo, il venditore deve adottare congrue misure al fine di assicurare la conservazione della cosa; esso ha diritto di ritenerla sino a che non sia stato indennizzato dal compratore delle spese che ha giustificatamente sostenute.
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